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STATUTO
( modifiche approvate con riunione straordinaria del C.D. in data 25/11/2003 Livorno )
COSTITUZIONE- SEDE- DURATA
Art.1
E’ costituita la Compagnia Colline Livornesi affiliata alla Federazione Nazionale Giubbe Verdi con sede al Museo Di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno via Roma 234 - 57127.
Art. 2
L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed è retta dal presente statuto in ottemperanza a quanto stabilito dalle leggi 266/91 e n 225/99 art. 18, da successive modificazioni e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico nonché dai dispositivi Nazionali, Regionali e Comunali per quanto in merito alle associazioni di volontariato riconosciute e censite ( art. 13 Legge n. 349/86 e successive modificazioni).
Art. 3
Essa ha durata fino al 2040. L’anno sociale decorre dal 1°gennaio al 31 dicembre. L’associazione è apartitica.
SCOPI SOCIALI
Art. 4
L’associazione non ha lo scopo di lucro né diretto né indiretto, ma persegue il fine della solidarietà civile, sociale, culturale. Essa opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione per lo svolgimento della Protezione Civile ed Ambientale, mediante l’impiego del cavallo o logistico nei seguenti settori di attività.
PROTEZIONE CIVILE
- prevenzione, avvistamento e segnalazione d’incendi - ricerca persone disperse - soccorso in località di difficile accesso - ricognizione in territori calamitati - salvaguardia della sicurezza umana nell’ambito dell’attività espletata - interventi senza l’uso del cavallo in ausilio alle altre Associazioni in caso di calamità naturali o su particolari convenzioni con Enti Pubblici.
PROTEZIONE AMBIENTALE
- segnalazione delle potenziali fonti di impatto ambientale connesse con scarichi di sostanze liquide, aeriformi, in acqua, in aria, suolo e sottosuolo. - Rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali, relative alle specie botaniche, fauna e avifauna, nei parchi nazionali e regionali, parchi pubblici, riserve naturali. - Preservare l’integrità delle superfici boscate - Prevenire il danno ambientale del territorio al fine di salvaguardare la qualità della vita - Interventi in ausilio al Comune di Cesenatico o ad altri Enti Pubblici in occasione di calamità.
SETTORE DIDATTICO
- accompagnamento di visitatori iscritti o richiedenti in aree di rilevanza naturalistica - didattica nelle scuole ed istituti di ogni genere e grado con stage all’aperto
la F.N.G.V.
- potrà assistere ed istruire i propri soci con Corsi di Formazione e qualificazione nei settori di diretto intervento della Federazione, utilizzando prevalentemente il cavallo quale mezzo di trasporto. - promuovere comportamenti idonei alla tutela e valorizzazione degli ambienti naturali e delle risorse idriche e boschive - realizzare iniziative di sensibilizzazione sociale mediante la cooperazione con altri Enti, Organismi ed attività di interventi similari. - Fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato - Svolgere un ruolo propositivo e di stimolo nel dibattito culturale tra i movimenti di opinione in Italia sui temi del rapporto tra natura, problemi ambientali e salvaguardia delle risorse boschive e società. - Incoraggiare all’uso del cavallo, valorizzare le razze, partecipare a Convegni, riunioni o sessioni di lavoro tendenti alla crescita del patrimonio equino italiano, favorendo la partecipazione dei giovani con corsi di formazione a questo tipo di cultura - Avviare contatti con le istituzioni per interscambi conoscitivi e di accrescimento culturale degli associati partecipando a corsi e stage indetti dalla guardia forestale di stato, dall’istituto Geografico Militare, e dalle altre forze istituzionali che sono preposte alla salvaguardia ambientale e che per istituto hanno compiti di Protezione Civile. - Promuovere la conoscenza delle problematiche ecologiche ed il contatto con gli ambienti naturali tra i propri soci e simpatizzanti ed in più generale con la pubblica opinione e le collettività interessate. - Suscitare il più fattivo interesse per i problemi naturalistici con particolare riguardo alla conservazione e manutenzione degli ambienti boschivi e fluviali stimolando il rispetto e l’evoluzione positiva della legislazione ecologica collaborando con gli organi istituzionali con gli enti pubblici attraverso apposite convenzioni per il rispetto delle normative ed ordinanze vigenti.
SOCI
Art. 5
Possono essere ammessi a far parte dell’associazione di volontariato tutte le persone italiane o straniere ( in regola ) che mosse da spirito di solidarietà condividano le finalità del sodalizio . Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione di chi esercita la patria potestà o di chi ne fa le veci. I soci volontari prestano la loro opera in favore della Federazione in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto alcuno a ricevere compensi per le attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti stabiliti dalla Federazione e dalla legge.
Art.6
Gli associati si distinguono in:
- soci fondatori,sono i primi firmatari dell’atto costitutivo e dello statuto - soci onorari , sono soci che per meriti particolari verso la Federazione vengono proclamati tali dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi non sono tenuti al pagamento della quota annuale sociale né a tasse di ammissione - soci ordinari, sono i soci attivi della Federazione, pagano, se dovuta, una tassa di ammissione ed una quota di affiliazione annua alla federazione stessa - soci sostenitori, sono i soci che pur non espletando alcuna attività associativa, garantiscono un concreto sostegno all’attività sociale attraverso il loro personale contributo professionale oppure devolvendo alla Federazione sostegno morale ed economico da impiegarsi per gli scopi sociali previsti dallo statuto. - soci frequentatori, sono i soci che partecipano alle attività ricreative della Compagnia pur non espletando alcuna attività associativa. I soci ordinari hanno diritto al voto e possono assumere incarichi elettivi ed avere diritto di voto nelle Assemblee.
Art. 7
I soci ordinari della Federazione hanno il diritto di: a) ricoprire le cariche sociali alle condizioni dello statuto e del regolamento b) votare alle assemblee di Compagnia c) hanno diritto di partecipare all’attività associativa ed essere assistiti dalla federazione nell’ambito delle attività statuarie.
Art. 8
Tutti i soci dovranno osservare: a) il presente statuto ed il regolamento ed ogni provvedimento o deliberazione degli organi statuari della Federazione b) comunicare entro 30 trenta giorni il cambiamento di domicilio c) versare entro il 31 gennaio di ogni anno la quota sociale fissata per l’anno corrente.
Art.9
Per l’ammissione a socio il candidato dovrà sottoscrivere apposita domanda di ammissione al Presidente della Compagnia territoriale, con la quale assume l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto e del regolamento, alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Il Consiglio Direttivo della Compagnia Territoriale valuterà l’ammissione del nuovo Socio entro 30 giorni dalla richiesta formale.
Avutane risposta favorevole, il Socio Ordinario, nella qualità di ASPIRANTE GIUBBA VERDE dovrà adeguarsi ai disposti contenuti nell’allegato Regolamento Interno che è parte integrante dello Statuto. Il richiedente potrà riproporre domanda di ammissione se rigettata la prima volta, trascorso un anno dalla prima risposta. In caso di rinnovato diniego la domanda non potrà essere più fatta. Sarà comunque cura della Compagnia fornire al candidato socio tutta la documentazione Associativa ( Statuto e Regolamento ) al fine di meglio comprenderne le finalità.
Art. 10
La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
- per comportamento non irreprensibile e contrario allo Statuto, al Regolamento ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Statuari. - Per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo sentito il parere del collegio dei Probiviri - Per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui il socio è stato ammesso - Che senza giustificato motivo non partecipi tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate.
Art.11
Sono considerate cause di esclusione dell’associato: - l’indisciplina, l’indegnità da chiunque accertata - la condanna penale o la condotta, anche privata, tale da renderlo indegno di appartenere all‘associazione - morosità nei pagamenti dei contributi associativi: viene considerato moroso il socio che essendo stato invitato per iscritto due volte consecutive a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali non vi abbia provveduto.
ORGANI SOCIALI
Art. 12
Sono Organi Sociali
- l’Assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente - il Collegio dei Revisori dei Conti ( se nominato ) - il Collegio dei Probiviri
Non possono ricoprire cariche sociali, nazionali o periferiche: a) coloro che non siano maggiorenni b) coloro che non sono in regola con i dispositivi statuari
Le prestazioni dei Dirigenti in carica sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.
Art. 13
L’Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione. L’Assemblea può essere ORDINARIA o STRAORDINARIA. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando è presente o rappresenta almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Consiglio Direttivo ed in caso di richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto. La richiesta diretta al Presidente dovrà specificare gli argomenti da porre all’O.D.G. Ogni socio senza incarichi elettivi può rappresentare con DELEGA n° 2 soci Assenti in assemblea ordinaria e straordinaria.
L’associazione dovrà indire entro il mese di Aprile di ogni anno l’assemblea generale ordinaria dei soci aventi diritto al voto per l’approvazione del bilancio Consuntivo e Preventivo.
Art.14
Sono di competenza dell’ASSEMBLEA ORDINARIA
1) la nomina a voto segreto dei componenti elettivi del CONSIGLIO DIRETTIVO e la quantificazione del loro numero 2) la nomina a voto segreto dei soci onorari e di eventuali Presidenti o Vice Presidenti Onorari. 3) La nomina a voto segreto dei Membri Effettivi e Supplenti dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri 4) L’esame e l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi 5) L’esame del programma dell’attività sociale 6) La nomina dei liquidatori i caso di scioglimento
Sono di competenza dell’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1b) le modifiche dell’Atto Costitutivo, dello statuto 2b) lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio 3b il trasferimento della sede legale
Art.15
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria avviene mediante tempestivo avviso agli aventi diritto al voto effettuato dalla segreteria. La convocazione dell’assemblea Straordinaria avviene mediante R/R. Tale avviso dovrà contenere l’O.D.G., il luogo, la data e l’ora dell’adunanza in prima e seconda convocazione. Nell’ipotesi di cui all’art.14 punti 1,2,3, l’accertamento del diritto di partecipare all’Assemblea e del diritto di voto viene eseguito dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo con delibera di convocazione dell’Assemblea. La commissione verifica poteri s’insedia almeno un’ora prima di quella fissata per la convocazione. Qual’ora sorgano contestazioni esse vengono riportate sul verbale di Verifica Poteri che deve essere consegnato al Presidente dell’Associazione nel momento in cui questi assume la presidenza dell’assemblea. Il presidente all’ora fissata per la seduta assemblare in prima o seconda convocazione, dichiara aperta l’assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri ed invita l’Assemblea, cosi costituita a procedere alla nomina del Segretario e di tre Scrutatori.
Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con le quote sociali: 1) i soci frequentatori 2) i soci onorari 3) i soci ordinari 4) i soci sostenitori
Art.16
Il CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da:
- il Presidente e da un minimo di SETTE ad un massimo di QUINDICI eletti per voto segreto dall’ASSEMBLEA ORDINARIA tra i soci aventi i requisiti espressi all’Art.6 e Art. 7 del presente statuto. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il CONSIGLIO DIRETTIVO elegge nel suo seno il PRESIDENTE, due VICEPRESIDENTI, il SEGRETARIO, il TESORIERE ( facoltativo ).
Art. 17
Il consigliere che per tre volte consecutive non intervenga alle sedute del C.D. senza giustificato motivo, potrà esserne escluso con decisione insindacabile del presidente di Compagnia. Nel caso di decadenza di uno o più consiglieri, il C.D. provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti. Per particolari motivi di interesse associativo, ( migliore funzionalità, pareri tecnici…) il C.D. ha facoltà di cooptare al suo interno soci, professionisti o tecnici che possono contribuire con la loro presenza alla crescita complessiva dell’associazione. Tali soggetti hanno potere consultivo ma non hanno diritto di voto.
Art.18
Il C.D. dovrà riunirsi almeno tre volte all’anno e sarà convocato dalla segreteria. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari per amministrare e dirigere l’associazione. Oltre ad ogni altro compito relativo alla direzione ed alla amministrazione esso curerà particolarmente:
- la convocazione delle assemblee - l’ammissione, la decadenza e l’esclusione dei soci - la formazione di commissioni tecniche, culturali, scientifiche, finanziarie e conoscitive - la redazione del regolamento interno per il funzionamento dell’associazione e per l’ordinamento della compagnia - la determinazione delle quote sociali - la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo - la designazione della sede legale e secondaria - la nomina della commissione verifica poteri - l’esecuzione delle delibere assembleari - la stipula di convenzioni e polizze assicurative per i soci - le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti; qualunque sia il numero dei presenti, purché maggiori della metà più uno dei componenti. - Il consiglio direttivo ha facoltà di sottoporre alla valutazione dell’assemblea le proposte che riterrà opportune nonché le materie di competenza dello statuto.
Art.19
Il Presidente della compagnia ha la rappresentanza verso i terzi ed in giudizio, la firma Sociale e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Compagnia. E’ autorizzato a riscuotere, da Enti Pubblici e Privati, pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza, nonché a stipulare convenzioni con gli stessi, previa delibera del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le modalità di attuazione. Il Presidente inoltre convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, vista la documentazione associativa ed i bilanci approvati dall’assemblea, ha facoltà di delegare a rappresentarlo i Vicepresidenti od in assenza di questi un membro del Consiglio Direttivo.
Art. 20
Il C.D. può nominare il Collegio dei Revisori che si compone di tre membri scelti tra i soci ordinari. I membri del collegio rimangono in carica quattro anni. I tre revisori eleggono tra loro il Presidente del Collegio. Essi partecipano alle riunioni del C.D. senza diritto di voto quando vengono discusse e votate questioni economiche e finanziarie. Il collegio dei revisori deve presentare una dettagliata relazione sul conto consuntivo ed esprimere il proprio parere su quello preventivo. I revisori che per tre volte consecutive siano assenti ingiustificati alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica, in tal caso saranno sostituiti da altri soci ordinari designati dal C.D.
Art. 21
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra i soci ordinari. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo, devono dare garanzia di specchiata moralità e restano in carica quattro anni.
Art. 22
La Compagnia delle Colline Livornesi ha potere disciplinare sui soci o su chi ricopre una carica o un incarico nella Associazione o su chi abbia particolari qualifiche definite dal regolamento interno. La domanda di associazione, l’accettazione di una carica o di un incarico, comportano la dichiarazione di conoscenza e sottomissione allo statuto, al regolamento interno che fa parte integrante dello stesso ed al potere disciplinare dell’associazione. L’azione disciplinare può essere promossa dal C.D. della Associazione e da chiunque tra gli iscritti ne abbia interesse, e se ne assuma la responsabilità. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza una chiara contestazione degli addebiti. Tutti i soci hanno diritto, avutane comunicazione della apertura di un procedimento disciplinare a loro carico, di presentare personalmente le loro ragioni scritte e di chiedere di essere personalmente sentiti. E’ passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile di inosservanza, malafede, o colpa grave dello Statuto e del Regolamento interno, di comportamento scorretto in ambito associativo. Le sanzioni disciplinari sono:
- richiamo scritto - interdizione temporanea da ogni attività sociale e carica,da un minimo di un mese e un massimo di un anno - radiazione dall’Associazione
nei casi più gravi, ove compatibile, tali sanzioni possono essere anche cumulate: la recidiva specifica o generica sarà considerata un’aggravante.
PATRIMONIO- BILANCIO
Art. 23
Il patrimonio della Compagnia è costituito dalle tasse di ammissione e dalle quote annuali versate dai Soci, dai contributi e beni materiali di ogni genere conferiti da singoli soci e anche da non soci, da Enti Pubblici e Privati, nonché da lasciti testamentari, rimborsi da convenzioni, entrate da attività marginali connesse agli scopi sociali. La Compagnia può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del C.D. che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali. La Compagnia può acquistare beni immobili e mobili registrati nonché ricevere eredità e legati, previa delibera di accettazione del C.D., in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dal presente statuto.
Art.24
L’anno finanziario della Compagnia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale va predisposto e sottoposto all’Assemblea ordinaria dei soci entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. Il C.D. predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese, i beni, i contributi o lasciti ricevuti relativi all’anno, con approvazione da parte dell’Assemblea ordinaria e deve essere messo a disposizione presso la sede sociale 15 giorni prima dell’approvazione per la visione da parte dei soci. Il C.D. predispone il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo che contiene le previsioni delle entrate e delle uscite. Il bilancio preventivo così formato deve essere approvato dall’assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato e messo a disposizione dei soci presso la sede sociale 15 giorni prima dell’approvazione per la visione dei soci.
Art. 25
L’associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie per i danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Ente stesso.
Art. 26
Gli eventuali utili di gestione saranno reinvestiti nelle attività di istituto. E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita associativa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate ad altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle medesime unità o strutture.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 27
In caso di scioglimento, tutte le attività sociali che eventualmente rimanessero dopo l’estinzione dei debiti, dovranno essere versate a vantaggio delle associazioni di volontariato ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190, legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art.28
I soci si impegnano a non aderire alle autorità che non siano quelle della Federazione Nazionale Giubbe Verdi o della Compagnia Colline Livornesi per la tutela dei loro diritti ed interessi associativi.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’USO DEL LOGO ASSOCIATIVO E RELATIVE SANZIONI
Art. 29
L’uso del logo associativo sotto qualunque forma può essere concesso soltanto dal Consiglio Nazionale. In caso di inadempienza, si richiamano le disposizioni previste all’Art. 22 del presente statuto circa le disposizioni disciplinari, in seguito alle quali il consiglio nazionale potrà aderire alla Magistratura Ordinaria. E’ patrimonio indiscusso della Federazione Nazionale Giubbe Verdi.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 30
Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all’Organizzazione del Volontariato e della Protezione Civile- Ambientale. Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea della Compagnia riunita in SEDUTA STRAORDINARIA.
Art. 31
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle Norme Costituzionali ed ai principi dell’Ordinamento Giuridico vigente.
( approvato dalla riunione del C.D. riunitosi in data 25/11/2003 a Livorno )
Definizione
ART. 1 I locali e/o i terreni di proprietà di privati iscritti alla Compagnia vengono definiti Distaccamenti della stessa solo dopo approvazione e delibera del Consiglio Direttivo.
Domanda
ART. 2 I soci che vogliono fare dei propri locali e/o terreni un distaccamento della C.C.L. devono presentare domanda scritta al C.D. specificando: la locazione e l’estensione del terreno, la presenza di strutture di qualsiasi genere ( box, capannoni, club- house, rimesse…) se ospita persone e/o animali, se il socio è affittuario o proprietario del terreno, ed infine le motivazioni che l’hanno spinto a una tale richiesta. Si fa presente che per poter approvare un distaccamento è necessario che siano presenti sul terreno cavalli utilizzabili per i pattugliamenti. La domanda così inoltrata verrà vagliata dal C.D. che potrà decidere di accettarla o respingerla a suo insindacabile giudizio.
Doveri dei distaccamenti
ART. 3 Nel momento in cui il C.D. approva il distaccamento, il proprietario deve seguire le seguenti regole:
1)I proprietari dei distaccamenti e tutti i soci che lo frequentano devono sottostare allo Statuto e al Regolamento interno della C.C.L.
2) dovranno garantire all’Associazione, anche grazie all’aiuto di altri soci, un numero minimo di 1 pattugliamento a settimana della durata di almeno 1 ora di cui dovrà essere redatto il rapporto. Tali rapporti devono essere consegnati al responsabile dei pattugliamenti della Compagnia ogni mese.
3) Colui che presenta la domanda di distaccamento oltre ad essere già socio, dovrà garantire l’iscrizione per i 5 cinque anni successivi alla data della domanda di distaccamento anche nel caso in cui perda la proprietà del terreno.
4) In caso di trekking o pattugliamenti, il distaccamento dovrà garantire per quanto possibile, ospitalità per i cavalli e i soci della Compagnia salvo i casi di evidente impossibilità.
5) I titolari dei distaccamenti in possesso di cavalli dovranno garantire la loro presenza in almeno una manifestazione tra quelle a cui la Compagnia partecipa durante l’anno.
Poteri della Compagnia Colline Livornesi
ART. 5 Il C.D. della C.C.L. ha il potere di revocare la licenza di distaccamento in ogni momento e solo per giusta causa.
ART.6 Tale regolamento potrà essere sottoposto a successive modifiche e/o integrazioni, in tutto o in parte, su proposta del C.D. ed approvato con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci. In tal caso i distaccamenti dovranno sottostare alle nuove disposizioni.
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